Processo Civile Telematico

La Legge n. 2 del 28 Gennaio 2009 ha introdotto a partire dal 29/11/2009 l’obbligo che tutte le comunicazioni ai (e da) “Liberi professionisti” vadano effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Ne consegue che tutti i liberi professionisti devono attivare un indirizzo di posta elettronica certificata ed avere cura di comunicarlo al Ordine territoriali di appartenenza, cui la legge riserva il compito di controllo sull’adempimento dell’obbligo. Gli stessi Ordini provinciali sono poi tenuti a mettere a disposizione l’indirizzario agli altri Enti che ne facciano richiesta.

La PEC oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, garantisce anche l’integrità del messaggio trasmesso, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza della trasmissione.

Si rappresenta inoltre che a seguito della riforma della Giustizia civile anche la procedura per l’invio telematico della documentazione alla cancelleria dei Tribunali è stata informatizzata.

A far data dal 30 giugno 2014 divverrà obbligatorio il deposito degli atti endoprocessuali in materia civile mediante trasmissione telematica.

L’obbligo riguarderà anche gli ausiliari del giudice (custodi, consulenti tecnici d’ufficio etc). La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, 44) ha previsto l’istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) contiene i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di informazione e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.

Solo la registrazione del singolo professionista al Redinge consentirà al medesiomo di procedere al deposito di atti, istanze e ralzioni scritte nell’ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario. Correlativamente, dal 1 luglio 2014 le cancellerie non potranno più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice.

Oltre al ReGIndE, con decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)”.

Il CONAF sta lavorando al fine di procedere all’unificazione di tali elenchi/registri (ReGIndE e INI-PEC), semplificandone le procedure e la fruibilità dei dati.

Allo stato dell’arte, la procedura di attivazione della PEC e del ReGIndE non è stata attuata dalla totalità dei colleghi iscritti all’Ordine di Caserta nonostante i reiterati inviti.

Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili presso le pubbliche amministrazioni, occorre quindi accreditarsi presso il Ministero di Giustizia al fine di potere utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per gli scambi inerenti il processo telematico.

Il Consiglio Nazionale ha stabilito di farsi carico di tale onere raccogliendo, per tramite degli Ordini provinciali, le richieste degli iscritti in possesso di un valido indirizzo PEC estratto dall’Albo Unico Nazionale e trasmettendo l’elenco direttamente al Ministero di Giustizia.

Il Consiglio ricorda loro che il CONAF, tra i servizi agli iscritti, fornisce gratuitamente (in modo permanente) una la casella di posta elettronica certificata.